Art. 219-bis – Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida

Articolo 219 Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida

1. Nelle ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e? disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende e? commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneita? alla guida posseduto ai sensi dell’articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell’articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresi? le disposizioni dell’articolo 126-bis.
2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis. (Abrogato)
3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell’articolo 128, commi 1-ter e 2.

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