Art. 77 – Controlli di conformità al tipo omologato

Articolo 77 Controlli di conformità al tipo omologato.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all’accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l’efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l’omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell’omologazione.

3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €779,00 a €3.119,00.
3-bis.    Chiunque    importa,    produce    per    la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entita? tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, e? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorche? installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo IV.

4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e della tutela del territorio e della tutela del territorio.

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