Art. 195 – Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 195 Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.


1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di €23,00 ed il limite massimo generale di €9.825,00. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell’art.198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.
2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all’articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All’uopo, entro il 1º dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministro dell’economia e delle finanze, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1º gennaio dell’anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.
Nota: Per completezza si trascrive il contenuto dell’art.6-bis D.L. 03/08/2007 n.117, convertito con modificazioni con legge 2.10.2007, n.160, modificato dalla Legge 94/2009:
Art.6-bis Fondo contro l’incidentalità notturna
1. E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l’incidentalità notturna.
2. (abrogato)
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per l’acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attivita` di contrasto dell’incidentalita` notturna svolte dalle Forze di polizia di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti
4. (abrogato)
5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 e’ autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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