Art. 166 – Trasporto di cose su veicoli a trazione animale

Articolo 166 Trasporto di cose su veicoli a trazione animale.


1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all’art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €23,00 a €92,00.

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