Art. 204-bis – Ricorso al giudice di pace

Articolo 204-bis Ricorso al giudice di pace.

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
2. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall’articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.

3. All’atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente. (*) Il ricorso e decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all’indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

3-bis. Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all’estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l’udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.

3-ter. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l’autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso al tribunale.

4. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all’articolo 203.

4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari e agenti delel Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell’ANAS, spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate    da    funzionari    ufficiali    e    agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province, e dei comuni, o comunque, quando i relativi proventi sono ad esse devoluti ai sensi dell’articolo 208. Il prefetto puo? essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio territoriale del Governo.

5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dell’importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza; l’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall’articolo 208.
La eventuale somma residua è restituita al ricorrente
.In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l’importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagameno della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino l’importo della cauzione prestata all’atto del deposito del ricorso.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all’articolo 205.

9-bis. La sentenza con cui e? accolto o rigettato il ricorso e? trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice,  all’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore.
7)

(*) Con sentenza 5-8 aprile 2004  n. 114 (in G.U. 14/4/2004, n.15) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo.

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