Art. 121 – Esame di idoneità

Articolo 121 Esame di idoneità.

1. L’idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d’esame e quant’altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all’art. 116 e per l’idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all’art.123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri che danno titolo all’effettuazione degli esami di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l’abilitazione del personale di cui al comma 4.
6. L’esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
7. Le prove d’esame sono pubbliche.

8. Le prove d’esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell’autorizzazione per l’esercitazione di guida.
La prova pratica di guida non puo? essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell’articolo 122.

9. A partire dal 1º gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.
10. Tra una prova d’esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell’autorizzazione per l’esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d’esame la prova pratica di guida.

12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell’esame di guida, il competente ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell’art. 116

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