Art. 103 – Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

Articolo 103 Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.

1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l’avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o la definitiva esportazione all’estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe e la carta di cricolazione. L’ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti terrestri.
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d’ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell’art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall’intestatario dei documenti anzidetti o dall’avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo.
L’ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €155,00 a €624,00. La sanzione è da €389,00 a € 1.559,00 se la violazione è commessa ai sensi dei commi 3 e 4.

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