Art. 101 – Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe

Articolo 101 Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe.


1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall’art. 208, comma 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del venti per cento e dal Dipartimento per i trasporti terrestri nella misura dell’ottanta per cento. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri all’atto dell’immatricolazione dei veicoli.
3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri in caso che l’interessato non ottenga l’iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso.
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, su apposita segnalazione dell’ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.
5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €389,00 a €1.559,00.
6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Condividi la notizia:
  • services sprite Art. 101   Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
  • services sprite Art. 101   Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
  • services sprite Art. 101   Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
  • services sprite Art. 101   Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
  • services sprite Art. 101   Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
  • services sprite Art. 101   Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
  • services sprite Art. 101   Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
  • services sprite Art. 101   Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
  • services sprite Art. 101   Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
  • services sprite Art. 101   Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
  • services sprite Art. 101   Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
  • services sprite Art. 101   Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
  • services sprite Art. 101   Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
  • services sprite Art. 101   Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
  • services sprite Art. 101   Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
  • services sprite Art. 101   Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
  • services sprite Art. 101   Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe

Post correlati