Illegittima la Cartella Esattoriale senza data di esecutività.

Corte di Cassazione Sentenza n. 22997 depositata il 12 novembre 2010.

Con la sentenza n. 22997 depositata il 12 novembre 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito l’illegittimità della cartella esattoriale che non contenga l’indicazione precisa della data di esecutività. La mancata indicazione nella cartella di pagamento della data in cui sono stati consegnati i ruoli al concessionario della riscossione rende l’atto illegittimo; tale omissione, infatti, non consente al contribuente di verificare l’esatta quantificazione degli interessi liquidati sull’atto e determina una carenza di motivazione della cartella notificata.

Il principio è stato emesso dalla Sezione Tributaria civile della Corte di Cassazione che ha spiegato la ragione sottesa alla decisione adducendo che la stessa è da individuarsi nell’art. 12 n.3 del d.p.r. n. 603/1973, così come modificato dal d. lgs. 46/1999, in cui viene stabilito che la cartella di pagamento deve contenere, tra le atre cose, anche la data in cui il ruolo diventa esecutivo.

In passato,vi era stato un contrasto giurisprudenziale tra le commissioni di merito; che, tra le varie interpretazioni giurisprudenziali, ritenevano che la consegna dei ruoli fosse un fatto interno tra ufficio finanziario e concessionario della riscossione e che, quindi, una sua eventuale omissione non avesse effetti sui rapporti fisco-contribuente. Ciò emergeva in particolare, dal 1 luglio 2005, data in cui è stato abrogato l’articolo 17 del dpr 602/73 (che prevedeva la procedura di riscossione divisa in fasi: iscrizione a ruolo, consegna al concessionario e notifica al contribuente). Dalla stessa data, l’art. 25 della stessa norma prevede che termini decadenziali siano limitati solo alla notifica della cartella al contribuente. Recentemente, con sentenza  487/14/10 del 20 luglio 2010  la Commissione Tributaria del Lazio, aveva stabilito che, in considerazione dell’art. 25 del dpr 602/73, la cartella di pagamento, oltre ai contenuti minimi obbligatori (tributo, periodo d’imposta, imponibile ed aliquota applicata), non necessitava di alcuna ulteriore motivazione particolare. Nello specifico si leggeva che «nella valutazione della tempestività dell’azione impositiva dell’amministrazione finanziaria e in seguito all’evoluzione normativa, non riveste più alcun significato la verifica della data di esecutività dei ruoli o di quella relativa alla consegna degli stessi ruoli al concessionario della riscossione, assumendo, per contro, rilevanza solo la data di “notifica” della cartella».

Pertanto, la recente sentenza della Cassazione ribalta completamente l’ultimo orientamento della giurisprudenza di merito e della Commissione Tributaria del Lazio.

La Suprema Corte stabilisce così un principio di diritto innovativo in base al quale «La legittimità della cartella di pagamento è subordinata alla verifica degli interessi richiesti; il riferimento al calcolo degli interessi dovuti, infatti, non è in alcun modo prescritto dalla normativa di riferimento (art. 12 del dpr 602/73) e appare collegato alla data di esecutività del ruolo, unico dato che ne consente la verifica. È vero infatti che le procedure di formazione del ruolo sono determinate con decreto ministeriale (art. 12, n. 2 del dpr n. 602/1973) e che gli interessi, in base all’art. 2 della legge 29/61, si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile; quindi, la certezza dell’inizio della esigibilità, si può verificare solo dalla precisa indicazione della data di esecutività del ruolo». Pertanto, con questo nuovo indirizzo giurisprudenziale ben delineato e decisamente innovativo, le cartelle esattoriali di pagamento notificate ai contribuenti prive della data di consegna dei ruoli saranno nulle per carenza di motivazione della pretesa creditoria e mancanza di uno degli elementi fondamentali ovvero la data di esecutività del ruolo circostanza che non consentirebbe al contribuente di quantificare e/o controllare esattamente il dovuto anche in base alle modalità di determinazione degli interessi.

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