Art. 223 – Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato

Articolo 223 Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.

1. Nelle ipotesi di reato per le quali e? prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo    accertatore    della    violazione    ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validita? della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, e? comunicato all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all’articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, e? effettuata dall’agente o dall’organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilita?, la sospensione provvisoria della validita? della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.
3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui aicommi 1 e 2 del presente articolo, e? ammessa opposizione, ai sensidell’articolo 205. 5. L’articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 e? abrogato.
6. Le disposizioni degli articoli 219 e 219-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate, rispettivamente, dalla lettera a) del comma 1 e dal comma 2 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

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