Art. 219 – Revoca della patente di guida

Articolo 219 Revoca della patente di guida.

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall’art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall’art. 120, comma 1.
2. Nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l’organo, l’ufficio o il comando, che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al Prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l’ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di polizia incaricato dell’esecuzione. Dell’ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell’art.130, comma 1, nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti è atto definitivo.
3-bis L’interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno siano trascorsi almeno due anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali e? stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneita? per l aguida di ciclomotori ne? possono condurre tali veicoli.
3-ter. Quando la revoca della patente di guida e? disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non e? possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.
3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all’artciolo 186 -bis, comma 1, lettera b),c) e d) che consegue all’accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giustra causa di licenziamento ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile.

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