Art. 52 – Ciclomotori

Articolo 52 Ciclomotori.


1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;
c) (Abrogato).
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite Commissione economica per l’Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l’agevole manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.

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Una risposta a “Art. 52 – Ciclomotori”

  1. [...] Nel momento in cui si stipula un’assicurazione, va fatta molta attenzione alle “modifiche” sui motorini (magari per aumentarne la potenza): in caso di incidente, se il motorino risulta “modificato” e sono stati causati dei danni, l’assicurazione può rivalersi sulla famiglia del conducente se quest’ultimo è minorenne. Solo facendo inserire nel contratto una clausola “anti-rivalsa” si può evitare che la compagnia assicuratrice si rivalga nel caso il motorino presenti caratteristiche differenti da quelle previste dall’ articolo 52 del codice della strada . [...]